18 febbraio 2025

Invalidità della notifica del ricorso tributario

Nel processo tributario italiano, la notifica degli atti processuali riveste un ruolo cruciale per garantire la validità e l’efficacia delle procedure legali. La normativa vigente prevede che la notifica del ricorso all’ente impositore da parte del ricorrente debba avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), come stabilito dall’articolo 16-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/1992  .


 

Tuttavia, possono sorgere situazioni in cui il ricorso viene notificato mediante servizio postale anziché tramite PEC. In tali casi, la giurisprudenza ha affrontato la questione della validità di una simile notifica. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 585/2025, ha esaminato l’ammissibilità e l’efficacia di un ricorso notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anziché tramite PEC  .


 

La Corte ha stabilito che, sebbene la notifica tramite servizio postale rappresenti una violazione delle modalità prescritte, essa non comporta necessariamente l’inammissibilità del ricorso. Infatti, qualora la controparte si costituisca in giudizio e presenti le proprie difese, la notifica è da considerarsi sanata, avendo raggiunto il suo scopo. Questo principio si basa sull’articolo 156, comma 3, del Codice di Procedura Civile, secondo cui la nullità di un atto processuale non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo obiettivo  .


 

È importante distinguere tra nullità e inesistenza della notifica. Mentre una notifica nulla può essere sanata attraverso la costituzione in giudizio della controparte, una notifica inesistente è priva di effetti giuridici e non può essere regolarizzata. La giurisprudenza tende a considerare la notifica tramite servizio postale, in luogo della PEC, come un’ipotesi di nullità sanabile e non di inesistenza  .


 

In conclusione, nel contesto del processo tributario, la notifica di un ricorso effettuata a mezzo posta anziché tramite PEC non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso. La costituzione in giudizio della controparte e la presentazione delle sue difese possono sanare la nullità della notifica, garantendo così la prosecuzione del procedimento. Tuttavia, è sempre consigliabile rispettare le modalità di notifica prescritte dalla legge per evitare possibili contestazioni e garantire la piena regolarità del processo.

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