Il recente decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che modifica il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990), non rappresenta una rivoluzione, ma introduce alcune novità e sistematizza alcune interpretazioni precedentemente adottate dalla prassi e dalla giurisprudenza. L’imposta di successione e donazione colpisce i trasferimenti patrimoniali a titolo gratuito, come nel caso di successioni mortis causa o donazioni inter vivos, e si basa sulla capacità contributiva, come previsto dalla Costituzione.
L’imposta era stata abrogata nel 2001 e successivamente ripristinata nel 2006 con aliquote più basse e franchigie elevate, che sono ora confermate dal nuovo decreto. Tra le novità, il decreto ha modificato il trattamento delle donazioni pregresse, stabilendo che queste non erodano la franchigia successoria, e raddoppiando di fatto la franchigia stessa, rendendo più conveniente donare in vita. Le donazioni indirette sono anche incluse nel coacervo, ma escludendo quelle collegate ad atti soggetti a imposta di registro o IVA.
Per quanto riguarda il trasferimento di aziende e partecipazioni sociali, il decreto conferma l’esenzione fiscale se il beneficiario continua l’attività aziendale per almeno 5 anni. In particolare, si chiarisce che l’esenzione si applica anche se il beneficiario integra un controllo già esistente su una società, e che il requisito di continuare l’attività non è richiesto per le società di persone. Viene anche chiarito che le società di mero godimento immobiliare e le holding non sono più escluse dall’esenzione, come invece era stato interpretato precedentemente.
Infine, il decreto conferma che l’esenzione si applica anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia, purché abbiano sede in uno Stato dell’UE o in uno spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni.
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